DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO DELL’ARTE
Il diritto dell’arte è una branca del diritto che disciplina i rapporti giuridici aventi ad oggetto un’opera d’arte e la sua circolazione.
Per il suo carattere di specialità si interseca con altre branche del diritto, in particolare con il diritto industriale, con il diritto delle opere intellettuali, nonché con il diritto commerciale e tributario, e chiaramente con il diritto penale, laddove venga commesso un reato.
Lo scopo che ci si prefigge con lo studio del diritto dell’arte è di favorire ed agevolare il godimento di una determinata arte, anche attraverso la sua circolazione, nonché quello di regolare tutti i rapporti giuridici e gli interessi prevalenti inerenti ad essa.
Con riferimento a questi ultimi è importante, in virtù di quanto stabilito dai principi generali del diritto amministrativo, che tra diversi interessi giuridici conflittuali venga attuato un contemperamento, al fine di stabilire quale di essi sia da ritenersi più meritevole di tutela.
In particolar modo, questo avviene quando un’opera d’arte si scontra con istituti di diritto privato o di diritto commerciale-societario. In tal caso, compito del giurista sarà stabilire quale interesse pubblico o, in alternativa, quale diritto soggettivo debba essere considerato prevalente rispetto all’ altro.
SU QUALE FORMA DI ARTE VERTE QUESTA DISCIPLINA?
Ogni qualvolta si parli di diritto dell’arte, si fa riferimento alla tutela giuridica di qualunque forma di espressione artistica posta in essere dall’uomo e pertanto, sono incluse anche le opere intellettuali e i diritti d’autore. Questa situazione può portare ad una sovrapposizione tra diritto dell’arte e diritto d’autore, sebbene il primo sia di portata molto più ampia rispetto al secondo.
Poiché il patrimonio artistico e culturale ha un’importanza prioritaria ed imprescindibile per lo sviluppo e l’evoluzione dello stato civile, si è ritenuto necessario il riconoscimento di una tutela specifica , attraverso la creazione di una disciplina che regolamentasse esclusivamente quel determinato settore specifico.
Si è ritenuto, infatti, inopportuno rimettere la tutela dell’arte e della cultura al diritto pubblico o al diritto privato e, nella stessa misura, si è ritenuto insufficiente ed insoddisfacente farlo rientrare nel novero del diritto d’autore, proprio perchè come si è detto poc’anzi, di portata molto più ampia rispetto a quest’ultimo.
Per comprendere meglio quanto esposto, occorre chiarire che le forme d’arte nell’attuale momento storico, possono essere le più variegate, e il diritto dell’arte non prescrive una tutela limitata esclusivamente all’opera materiale, bensì la estende anche a qualsivoglia attività che implichi il ricorso all’arte, anche indiretto.
Pertanto, sotto questo profilo, può considerarsi, ad esempio, una forma d’arte un evento che abbia a che fare con essa, quindi un evento culturale, un festival letterario e qualunque altra attività che si concretizzi nella trasmissione, in qualche modo, della cultura ai cittadini, indipendentemente dal settore di riferimento.
Poiché i suddetti eventi richiedono, sovente, un sistema di organizzazione complesso ed articolato, è importante che venga adeguatamente regolamentata e tutelata l’arte ad essi sottesa.
TUTELA DELL’ARTE A 360 GRADI E COMPETENZE SPECIFICHE
La peculiarità del diritto dell’arte e della cultura consiste nel fatto che si estrinseca sia con riferimento a soggetti pubblici, come ad esempio enti pubblici o fondazioni pubbliche, sia con riferimento a soggetti privati, prevedendo una tutela a 360 gradi, nella quale il diritto pubblico ed il diritto privato si incontrano per il perseguimento degli stessi obbiettivi.
Per diventare consulenti in diritto dell’arte e della cultura è necessario, dunque, avere una competenza specifica e completa, che consenta di cimentarsi nella trattazione di una casistica molto ampia e multidisciplinare.
La conoscenza riguarda gli argomenti di seguito riportati:
- contrattualistica in materie di compravendita, deposito, trasporto e copertura assicurativa di opere d’arte;
- contratti relativi al comodato d’uso gratuito e alle mostre di opere d’arte;
- notifiche dei beni culturali;
- attività di restaurazione dei beni culturali;
- attività di membership aventi ad oggetto opere d’arte;
- donazioni di opere d’arte;
- attività finalizzate alla tutela delle collezioni aziendali;
- attività finalizzate alla tutela tutela di un brand;
- relazioni giuridiche e adempimenti di editori e curatori di opere d’arte;
- tutti i contratti relativi alla sponsorizzazione;
- contrattualistica stipulata allo scopo di di organizzare mostre ed eventi;
- contrattualistica per la disciplina dei rapporti tra collezionisti e tra artisti;
- contrattualistica per disciplinare la cessione di opere d’arte.
Com’è ovvio, la tutela si attua attraverso la consulenza,sia in fase preliminare ed informativa, sia durante l’esercizio del diritto soggettivo e-o dell’interesse pubblico sotteso, compresa anche la risoluzione di un rapporto avente ad oggetto una determinata arte o cultura